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COSA È LA PEC
La PEC di NEW TRADE SNC è il sistema e-mail che
ha valore legale pari alla raccomandata con
ricevuta di ritorno come previsto dal Decreto
Legge 185 del 29 novembre 2008 (convertito con
Legge 2/2009) la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Questo sistema presenta delle forti similitudini
con il servizio di posta elettronica
“tradizionale”, cui però sono state aggiunte
delle caratteristiche tali da fornire agli
utenti la certezza, a valore legale, dell’invio
e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al
destinatario.
La Posta Elettronica Certificata non rappresenta
semplicemente la soluzione sicura per adeguarsi
alla normativa, ma un efficace e valido
strumento di lavoro che sostituisce:
raccomandate A/R, fax e corrieri, con notevoli
vantaggi in termini di affidabilità, velocità e
ottimizzazione dei costi.
Con il sistema di Posta Certificata è garantita
la certezza del contenuto : i protocolli di
sicurezza utilizzati fanno si che non siano
possibili modifiche al contenuto del messaggio e
agli eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in
caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del
messaggio.
GLI OBBLIGHI DI
LEGGE
Il Decreto Legge 185 del 29 novembre 2008
(convertito con Legge 2/2009), per favorire la
diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, prevede, per tutte le imprese
costituite in forma societaria l’obbligo di
attivare un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata.
Per quelle di nuova costituzione la PEC è
richiesta al momento della costituzione della
Società (la mancata comunicazione determina la
sospensione del procedimento di iscrizione al
Registro Imprese e, in caso di mancata
regolarizzazione, il rifiuto dell'iscrizione).
Per le Società già costituite al 29 Novembre
2008 l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dovrà essere comunicato al Registro
Imprese entro e non
oltre il 31 dicembre 2011.
Anche le Società in stato liquidazione o fallite
sono soggette alle previsioni contenute
nell'art. 16 del Decreto Legge 185 del 29
novembre 2008 (convertito con Legge 2/2009). La
disposizione si riferisce, infatti, alle società
di persone e di capitali in generale.
In caso di inosservanza di tale disposizione,
l’articolo 2630 del Codice Civile prevede, al
comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 206,00 a € 2.065,00 in capo a ciascun
soggetto che omette di eseguire denunce,
comunicazioni o depositi presso il Registro
delle Imprese. Tale sanzione verrà applicata
dalla CCIAA di competenza anche in caso di
tardiva comunicazione.
ATTENZIONE ALLA PEC !!!
Il nuovo strumento di comunicazione deve essere
gestito con particolare cautela. La PEC
realizza, in sostanza, una sorta di domicilio
continuo (almeno fino a quando è rinnovata) e
obbligatorio di tipo virtuale, con effetti
giuridici, però, reali, per società,
professionisti e pubbliche amministrazioni. A
differenza di quanto avviene per i privati e le
imprese non societarie, infatti, non è
necessario che il destinatario dichiari la
propria disponibilità, questo è stato introdotto
proprio dal nono comma dell'art. 16 del Decreto
Legge 185 del 29 novembre 2008 (convertito con
Legge 2/2009).
Leggi la nostra guida
informativa sulla PEC

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